Decreto Ministeriale 20 giugno 2005 n. 18T

Articolo 1

I finanziamenti autorizzati dal comma 456 della Legge 30 dicembre 2004 n.311, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli armi 2005, 2006 e 2007, sono destinati alla corresponsione di contributi per la realizzazione di un sistema (piattaforma) di gestione della rete logistica nazionale che permetta la interconnessione dei nodi di intercambio modale (interporti) anche al fine di migliorare la sicurezza del trasporto delle merci.

Articolo 2

La piattaforma hardware e software di tipo aperto e modulare orientata alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci è formalizzata alla realizzazione del sistema-rete degli interporti con l’obiettivo di fornire i seguenti servizi:

  • sistema di incontro domanda offerta;
  • sistema di controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi;
  • sistema di interscambio dati;
  • sistema di teleprenotazione;
  • sistema di informazioni;

attraverso l’interazione fra gli elementi della filiera produttiva (produzione – trasporto e logistica).

Articolo 3

Il processo attuativo degli obiettivi previsti dalla legge richiamata all’articolo 1 del presente Decreto è affidato alle società interportuali di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione della peculiare natura tecnica dell’intervento che vede le strutture interportuali come nodi della rete logistica nazionale.

A tal fine il contributo è ripartito in ugual misura tra tutte le società interportuali, di cui all’elenco allegato, e che si impegnino ad ottemperare congiuntamente a quanto previsto nel primo comma del successivo articolo 4.

Per assicurare il coordinato sviluppo e l’attuazione dell’intervento le società interportuali costituiscono un unico soggetto attuatore comune nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

Il processo attuativo è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di cui all’articolo 6 del presente decreto.

La realizzazione del sistema sarà attuata con procedure ad evidenza pubblica in conformità alle disposizioni comunitarie vigenti in materia.

Articolo 4

Per accedere al contributo, le società interportuali dovranno, entro 120 giorni dalla data di registrazione presso la Corte dei Conti del presente Decreto, predisporre e presentare congiuntamente, attraverso il soggetto attuatore comune, di cui al precedente articolo 3:

a) un piano finanziario che prevede oltre al contributo statale, risorse aggiuntive (mezzi propri, credito ed altri finanziamenti non statali) tali da garantire la piena realizzazione del progetto ed almeno pari al cinquanta per cento del contributo stesso;

b) un programma temporale di sviluppo della progettazione e dell’esecuzione degli interventi;

c) un progetto che tecnologicamente dimostri la conseguibilità degli obiettivi prefissati, la congruità dei costi da porre a base delle procedure di affidamento;

d) l’impostazione della fruibilità del sistema da realizzare, da parte di tutti i soggetti interessati ai servizi che verranno forniti;

e) i criteri di determinazione di prestazione dei servizi che dovranno in ogni caso essere improntati alla economicità della gestione;

f) la compatibilità dell’intervento con le previsioni dei piani regionali di trasporto.

Le società interportuali dovranno, attraverso il soggetto attuatore comune, in particolare, obbligarsi solidamente a garantire risorse aggiuntive al ‘Contributo per un importo pari al cinquanta per cento dello stesso, di cui al comma 1, lettera a).

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti valuterà preliminarmente all’erogazione del contributo i suddetti elementi impartendo eventuali prescrizioni.

Articolo 5

Eventuali utili derivanti dalla gestione della piattaforma hardware/software di cui alla premessa, in relazione all0erogazione dei servizi d i cui all’articolo 2, dovranno essere reinvestiti per la manutenzione e, ove possibile, per l’espansione del sistema ovvero considerati parte del cofinanziamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).

La proprietà di quanto realizzato, secondo le previsioni dell’articolo 4, con gli interventi di cui all’articolo 11, comma 456 della legge n. 311/2004 è dello Stato e viene gestita a titolo gratuito congiuntamente dai soggetti di cui all’articolo 3 del presente decreto per venti anni dall’ entrata in servizio del Sistema, mediante il soggetto attuatore comune.

Articolo 6

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede, mediante il Dipartimento per i trasporti terrestri alta vigilanza al monitoraggio per verificare l’avanzamento delle attività, il conseguimento degli obiettivi e la congruità della spesa.